
Con la sentenza n. il Tribunale di Napoli Nord ha affermato la non applicabilità della sospensione “Covid-19” ex art. 83, comma 2, D.L. 18/2020 all’azione revocatoria fallimentare ex art. 69 L.F. nell’ipotesi in cui il dirigente del Tribunale abbia adottato i provvedimenti organizzativi di cui al comma 7 del richiamato articolo del Decreto Legge.
Il giudice di merito ha ritenuto la curatela del fallimento decaduta in quanto ha esercitato l’azione oltre il termine previsto dall’art. 69 L.F. stante l’eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta tempestivamente in comparsa di costituzione e risposta.
A tale eccezione parte attrice ha replicato che l’azione deve ritenersi tempestiva in quanto l’art. 83 co.2 d.l. 18/2020, in tema di misure per fronteggiare l’emergenza pandemica, ha sospeso la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante le azioni precluse dalla sospensione
Di contro il giudice, stanti i provvedimenti organizzativi posti in essere dai dirigenti del Tribunale di Napoli Nord (relativamente alla proposizione telematica dei giudizi – notifica ed iscrizione a ruolo) ha ritenuto il termine decadenziale non meritevole dell’invocata sospensione.
Il Tribunale campano ha statuito l’inapplicabilità al caso di specie del comma 2 dell’art. 83 citato in quanto confermata dal fatto che la medesima norma, al comma 8, si preoccupa di disciplinare espressamente e specificamente l’ipotesi della decorrenza dei termini sostanziali di decadenza e prescrizione.
Infatti l’art. 83, comma 8, D.L. n. 18/2020, come novellato in maniera del tutto marginale in sede di conversione, prevede espressamente che “per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”.
Pertanto, ha rigettato la domanda, stante la dichiarata decadenza.
avv. Vincenzo Maria Buco